L'IPNOTISMO E GLI STATI AFFINI

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IV.

Dopo le cose lungamente discorse intorno all’abuso dell’ipnotismo, potrà parere oziosa una disquisizione sull’uso che si sarebbe tentati a farne per la scoperta ed accertamento degli autori dei reati: Ma la falsa credenza invalsa che si possa scovrire, per bocca del sonnambulo, le cose occulte, che possa un sonnambulo leggere il pensiero altrui, e che, annullandosi artificiosamente con le pratiche ipnotiche la volontà del dormiente, si possa averne la manifestazione degl’interni pensieri e segreti, rende necessario di portarvi un maturo esame a fine di scongiurare i danni, che avrebbero a temersi per la vita, la libertà e l’onore dei cittadini.

- Un’importanza massima, nota giudiziosamente Giulio Campili, acquisterebbe l’ipnotismo, applicato alla procedura penale, ove una volta introdotto verrebbe davvero a trasformare il sistema probatorio. -

L’amor proprio di un giudice inquirente facilmente può essere allettato ed il suo zelo stimolato per l’adempimento del suo ministero, mentre vedrebbe nel nuovo sistema di prove più semplicità, più speditezza e quella certezza, che mal si raggiunge con l’attuale processo inquisitorio. Ed oltre a ciò argomenterebbe che, accreditatasi nel pubblico l’opinione che nessun reato possa rimanere occulto con le pratiche ipnotiche, le delinquenze verrebbero a diminuire: perocché niuno, mal oprando, si confiderebbe che ognora star dovesse il maleficio occulto, accusato essendo dalle rivelazioni inconscie, e però credute veritiere, di una sonnambula, innalzata all’esercizio del pubblico potere; la quale designerebbe la persona del colpevole e gli leggerebbe nel capo il pensiero; di un danneggiato, le cui dichiarazioni spesso vediamo allegate a sospetto, ed allora si avrebbero per il quinto Vangelo, e dello stesso prevenuto, il quale, se sovente sé stesso incautamente manifesta, quanto maggiormente lo farebbe, perdendo la coscienza della propria individualità.

Faremo questa trattazione brevemente, a parte a parte.

Ragionando dell’abuso che si è fatto dell’ipnotismo, si è rivelata la fallacia delle vantate divinazioni per opera dei sonnambuli. Tutto il meraviglioso delle rivelazioni del sonnambulo dipende da una suggestione, o da un’autosuggestione.

Di leggieri con la seconda può destarsi nei sonnambuli la vanità, quando si commette il fallo di far credere che si appone una grande importanza alle loro parole. Allora, dice Boumann, l’illustratore di Giorgio Hegel[194], vengono presi dal ticchio di parlare su tutto e ciascuna cosa, anche quando non abbiano corrispondenti intuizioni.

Ma più d’ordinario l’ipnotizzato subisce una suggestione, la quale siccome si disse, può essere anche involontaria ed inconscia.

- Chi fa la domanda, dice il prof C. Lombroso, suggerisce involontariamente la risposta: quindi l’ipnotizzato è prima di tutto un bugiardo involontario ed incosciente.-

Una suggestione è molto facile a verificarsi ad opera di un inquirente, la cui mente è quasi sempre preoccupata dai detti dei querelanti o dalla conoscenza che ha delle persone sospette.

Né minor pericolo vi è, laddove l’inquirente non entri egli direttamente in rapporto con la sonnambula, ma rivolga le sue domande ad un mestierante, il quale può avere interesse di fare una suggestione a favore o contro del prevenuto, ed in ogni caso non mancherebbe di fare una suggestione per sostenere la riputazione del suo soggetto, da cui ritrae un lucro.

Se poi l’ipnotizzato fosse consultato per leggere nell’animo del prevenuto il pensiero di lui, siccome ciò potrebbe intervenire per i movimenti, spesso impercettibili delle membra e particolarmente delle labbra del medesimo, l’ipnotico può incannarsi per due vie. In primo luogo, siccome osserva Campili, chi ci garantisce che questi riesca, atteso lo stato di orgasmo, in cui il giudicabile versa, a darci un quadro esatto e fedele della sua vita interiore? In secondo luogo, a noi sembra possibile che il sonnambulo riceva dal giudicabile, il quale sia un simulatore, una suggestione che lo meni lungi dal vero.

La seconda tesi si è, se possa la legge permettere che s’ipnotizzi il prevenuto per istrappargli la verità ed ottenere la prova principale della sua colpabilità od innocenza.

Distinguiamo le due ipotesi. La prima è quella che riguarda la confessione del reo. Il Campili ne ragiona con una serie di argomenti, di cui enumereremo i principali.

Il detto autore qualifica nel nostro caso l’ipnotizzazione come una tortura morale, la quale invero non è giustificabile nello stato attuale nello stato attuale della Criminologia meglio che la tortura fisica.

In secondo luogo, occorrerebbero delle garentie perché si presuma che il giudicabile né voglia ingannare, né venga ingannato.

- Ad ovviare al primo pericolo, scrive l’autore, conviene accertare che esso non sia stato anteriormente sottoposto a prove consimili, le quali dieno a supporre la preesistenza d'una suggestione retroattiva, che con falsati ricordi tenda  a sviare o a rendere frustranea l'indagine del magistrato.

- In secondo luogo, agevole cosa è trasformare negli ordini ideologici del soggetto una dimanda insidiosa nell’imperativo categorico d’una suggestione retroattiva, la quale devierebbe la ricerca, o col pregiudizio della verità ne falserebbe i risultati.-

Il prof. C. Lombroso nota inoltre che il criminale inganna anche nello stato ipnotico, perché continua nelle sue abitudini della veglia; e ciò tanto più quanto abbia un interesse a mentire, resistendo da questo lato ad ogni suggestione, per quanto potente. Egli cita il caso di una giovane che, facendo mercato di sé, derubò della borsa un suo cliente. La somma quasi intatta si rinvenne nascosta sotto il camino. Condotta alle carceri, si ammalò: ebbe convulsioni e profusa emorragia uterina. Il prof. Lombroso la guarì con l’uso dell’ipnotismo; ed, essendo dopo due giorni recidivata, la guarì immediatamente, ripetendo le manovre ipnotiche. Quando credette di poterla dominare completamente, le ordinò di raccontargli sinceramente come aveva eseguito il furto, ed essa immediatamente si mise a spifferargli le frottole che aveva appioppate, ben inteso senza esser creduta, al giudice istruttore: come colui, volendo ottenere i favori di una sorellina di lei, non essendovi riuscito, aveva inventato quella calunnia, che i denari trovati non erano di provenienza furtiva ecc. ecc. E così dunque, conchiude il lodato professore, accadrebbe negli altri casi di criminali, che fanno convergere al segreto del reato tutte le loro forze.

Altra quistione è quella di sapere, se possa procedersi alle manovre ipnotiche sopra di un prevenuto, allorché si tratti del suo vantaggio.

E’ chiaro che, se la difesa sostenga che l’imputato abbia commesso un reato per suggestione a scadenza, sia espediente di osservare se lo stesso sia o no ipnotizzabile.

Similmente possono approdare le manovre ipnotiche, se vi sia il sospetto che uno abbia commesso un fatto punibile nello stato sonnambolico, sia provocato, sia spontaneo; col quale mezzo il lettore rammenta di essersi acclarata l’innocenza di quel giovane, colto dalle guardie municipali di Parigi a commettere atti osceni vicino ad un orinatoio.

Elegantemente il Campili: - Certo è che, dopo le ultime esperienze sì luminosamente condotte a termine sotto gli occhi di colti ed indipendenti magistrati Francesi per opera dei dott. Motet e Dufay, per le quali due innocenti vennero sottratti alla ingiusta condanna che li attendeva, essendosi sperimentalmente provato che nel momento dell’esecuzione dell’atto incriminato trovavansi in quello stato speciale, che il dott. Azam appella condizione seconda, l’ipnotizzazione non può dai giuristi non includersi nella serie delle prove legali, per quanto la sua valutazione effettiva debbe restare abbandonata al libero criterio morale del giudice -.

La terza  ipotesi proposta dal Campili si è: se giovi d’ipnotizzare le persone, che in una loro crisi ipnotica od anche allo stato di veglia ebbero a patire un’offesa, per sapere il nome del reo e le particolarità del delitto, e senza tema d’inganni e di false accuse veder riprodotte tutte le scene del dramma.

Rispondendo a tale dimanda, diciamo esser disadatte le manovre ipnotiche ad appurare la verità per la bocca della persona querelante o denunziante; imperocché può ella avere interesse a mentire, al pari di un prevenuto, e non può sottrarsi all’effetto delle suggestioni, sia contro, sia a favore del medesimo; ed anche di un’autosuggestione, quando è intimamente convinta che tale sia il colpevole, senz’averne alcuna prova. E ciò a prescindere del danno che può derivare allo stato mentale, se non alla salute dell’individuo.

Si tratti, per es., di uno stupro: il voler vedere riprodotte nel sonno ipnotico le scene del dramma criminoso è di pericolo, mentre il sonno ipnotico può riprodursi di poi spontaneamente con la ripetizione di quelle scene spesso terribili. In siffatti incontri, scrive il Campili, la indagine ipnologica non è diretta all’accertamento della obbiettiva, ma della subbiettiva individualità del maleficio.

Nulladimeno, tanto nel caso de’ reati, che si dicono commessi sull’ipnotizzato, che nei casi di testamenti, di contratti e simili, che un interessato assuma di aver consentiti per suggestione ricevuta nello stato ipnotico, si potrà alle altre prove od indizi aggiungere quella che nasce dall’esperimento che il soggetto sia ipnotizzabile.

Però, per l’assoggettamento dell’individuo alle manovre ipnotiche, sia esso il danneggiato dal reato, sia il prevenuto di cui si voglia provare l’irresponsabilità, uopo è che il soggetto vi presti il suo assenso.

In quanto all’uso ben giustificato dell’ipnotismo nelle materie penali, il prof. Lombroso afferma che la suggestione di essere sani può essere utilizzata per far assistere all'udienza, senza scandali e senza incidenti, delle isteriche, la cui malattia potrebbe impedire per anni interi la comparsa ai Tribunali come accusate o testimoni. Il sullodato professore dice di averne avuto un caso.

Quale è la posizione del perito medico-legale in fatto d’ipnotismo? Pigliamo ad esempio un’accusa di stupro.

Nello stato letargico la femina non appartiene più a sé medesima: che può dire il perito? Non può affermare che lo stupro sia stato consumato in queste condizioni; però dopo esaminata la querelante, potrà dichiarare essere possibile che lo stupro sia stato consumato, ma non può farne la prova.

Egli potrà limitarsi soltanto a constatare se essa è ipnotizzabile e, se cade in letargia, notarne il grado d’intensità, poiché è cosa eccezionale il cadere nella perfetta letargia in una prima seduta, ma sono necessarie parecchie ipnotizzazioni per ottenere quel risultato, che in fondo non è molto frequente. Nello stupro e negli attentati, commessi nello stato sonnambolico, vi sono due modalità differenti: questi reati possono oppur no esser accompagnati da violenza, mentre di violenza non si può parlare nella letargia, nella quale il soggetto è completamente inerte.

Di reati avvenuti con violenza durante il sonnambulismo non ne sono registrati; però il magnetizzatore, profittando della intimità che si stabilisce fra il soggetto e lui nelle sedute sonnamboliche, potrebbe ottenere quei favori che non otterrebbe nello stato di veglia. In siffatti rincontri può affermarsi che non esiste reato, e che i rapporti sessuali furono mutamente consentiti? Questo stato è oppur no paragonabile a quello della donzella minore degli anni dodici e della persona, di cui si abusi quando la medesima è fuori dei sensi o ne è stata artificiosamente privata? Tale quistione l’abbiamo già risoluta.

Di tal che possiamo affermare che può ammettersi l’intervento dell’ipnotismo solo in seguito a prove giuridiche, per non aprire la via ad abusi.

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Sentiamo l’obbligo di ringraziare pubblicamente l’egregio nostro amico Avvocato Giuseppe Faraone, il quale con somma gentilezza ha scritto appositamente pel nostro libro il presente capitolo.

Ci duole però di aver dovuto trasformare e ridurre a circa la quarta parte il suo bellissimo lavoro, che meritava davvero una pubblicazione a parte, facendogli in tal modo perdere molti dei suoi pregi; ma vi siamo stati costretti per l’indole e l’economia del nostro libro, il quale, essendo fatto per volgarizzare e diffondere maggiormente siffatti studi, doveva compilarsi in modo da essere alla portata di tutti.

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