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III.
Un
pericolo davvero grave è quello derivante dalla possibilità delle suggestioni
criminose.
Trattandosi
di suggestioni, aventi, come le criminose, un certo grado di gravità, perché
abbiano esito sicuro, è necessario che il soggetto sia stato di già
sperimentato dall'ipnotizzatore. - Questo essere passivo, al dir del Gilles de
la Tourette[186], non
esegue che ciò che vuole eseguire: per liberarsi di una importunità può
perfettamente mentire, promettere e non mantenere ciò che ha promesso. - §398.
Il
Gilles, prevedendo che tale affermazione sarà non lievemente contrastata,
riporta l'opinione del Puységur fondata su molteplici fatti, presso a poco come
il seguente:
Il
Puységur mise lo scrivano Viélet in uno stato di completo sonnambulismo,
e gli domandò se fosse padrone di fargli sottoscrivere un bono, che avrebbe
riempito a sua volontà. Sì signore, rispose il Viélet . - Ebbene io potrò
dunque farvi fare la donazione di tutto il vostro? - Ciò non sarà possibile,
signore, perché, prima di sottoscrivere, saprò la intenzione vostra, e la mia
firma allora non sarà come quella che io fo ordinariamente. - Ma infine, in
quantunque modo firmerete, ciò basterà. - Se è così non lo farò. - Maravigliato
da questa affermazione il Puységur
continuò: Ma infine, se io vorrò assolutamente la vostra firma, è
giuocofoza che la segniate, perché il mio impero su di voi è assoluto. - Voi
non l’avete che fino ad un certo limite, e, se voi vorrete esigere da me una
simil cosa, voi nulla di male potrete recarmi, poiché io mi sveglierò.
- Di
tal che, conclude il marchese Puységur , il magnetismo è un mezzo di più nelle
mani degli onesti per fare il maggior bene possibile, e in quelle poco delicate
non può derivarne alcuno abuso, perché non puossi pervenire a mettere il malato
in assoluta dipendenza; e, se lo si costringa, non si potrà vincolarlo,
rischiando di perderne totalmentte la salute senza nulla ottenere-.
Non
possiamo completamente accettare quest’ordine di idee così reciso, poiché non
poche esperienze lo contrastano. Alcuni scrittori però vi fanno buon viso,
negando l'automatismo assoluto affermato dal Liégois.
Il
sonnambulo può diventare uno dei migliori istrumenti di delitto, sia per la
precisione con cui esegue il comando ricevuto, sia per l’amnesia spontanea o
suggerita, che accompagna il suo passaggio allo stato di veglia.
Tutti
gli autori della Scuola Francese, che possono dirsi i migliori su tale tesi, la
trattano piuttosto dal lato della fenomenologia, anche quando discorrono
dell’ipnotismo dal punto di vista legale; ma non entrano in quell’accurata
indagine dei principi giuridici regolatori, in guisa da soddisfare l’esigenza dello scienziato. Il
Pugliese nell’Archivio di psichiatria accennò la questione e ne mostrò
il delineamento, lasciando ad altri la cura dei dettagli, i quali sono stati
dal Campili nettamente profilati.
Ma
prima di fare qulche considerazione di scienza penale, è d’uopo indugiarci in
quella fenomenologia, nella quale la Scuola francese tanto si spazia, perché
certe teoriche meglio si comprendano, e più opportune si rivelino.
Nel
giornale La Lois il distinto avvocato Fourcalux riferisce, fra le altre, la
seguente esperienza fatta insieme al Focachon. Viene addormentata una giovine
di estrema sensibilità; le s’ingiunge d’introdursi il domani nell’appartamento
del signor Focachon e di rubare un anello deposto in un cassetto.
Voi
me lo porterete, le suggerisce l’avvocato; sopratutto badate bene di non
tradirmi!
All’ora
indicata la giovane X va dall’avvocato a consegnargli misteriosamente il
gioiello rubato.
Alla
sera, essa viene addormentata da Focachon, ed ha luogo fra loro il seguente
dialogo:
Oggi
mi fu rubato un anello: voi dovete sapere da chi. - Come volete ch’io lo
sappia? - Voi non dovete ignorarlo. - Perché? - Perché son sicuro che
conosceste il ladro, nominatelo! - Non posso! - Io lo voglio. - Vi dico che non
posso! - Voi sapete che non avete alcuna volontà, qui non c’é che una volontà:
la mia, obbedite. - (dopo una resistenza muta e un certo sforzo). Ebbene son
io! - Non è possibile! - Sì, sono io! -
Voi non siete capace di una simile azione; vi hanno obbligata a
commetterla? - No - Voi non avete fatto ciò, certo, da voi sola. - Sì! - Io non
vi credo. - Ebbene...no! - Perché avete rubato allora? - Oh non ve lo dirò._Io
l’esigo. - Giammai! - Io vi ordino di dirmelo. - Non posso! - L’ipnotizzata si
rifiuta assolutamente alle rivelazioni. Nondimeno l’ipnotizzatore è convinto
che, moltiplicando i suoi ordini, egli sarebbe pervenuto a strapparle il
segreto, avendo in parecchie circostanze vinto rifiuti altrettanto prolungati e
non meno ostinati. Ma ecco una prova più concludente ancora.
L’avvocato
riaddormenta la giovane. Sentite:
- Io
debbo vendicarmi di qualcuno: Volete aiutarmi? - Subito - Voi sapete che il
signor Z. è mio nemico. - Vi credo. - Bene: allora voi lo denuncerete. Appena
sarete sveglia, voi scriverete al giudice di pace di Charmy per dirgli che
siete stata accusata del furto di un anello, ma che voi siete innocente, che il
colpevole è il signor Z., che voi avete visto commettere questo furto. -
Sarebbe una bugia poiché sono io che ho preso l’anello. - Non importa! voi
siete troppo onesta per rubare. Non siete voi..., intendete bene? non siete voi
che avete rubato - (Con convinzione:)
Infatti, non sono io! - E’ il signor Z.
il ladro! - E’ vero! - Voi l’avete veduto? - (Con energia) Sì, è lui! - Voi lo
scriverete al giudice di pace, nevvero? -Sì, sì, subito: bisogna che lo
denunci!
Ed
appena svegliata, la giovane, spontaneamente scrisse, e spedì la lettera
d’accusa, statale suggerita, di cui ecco il testo:
-
Signor Giudice di pace,
- Devo compiere un dovere. Stamane è stato
rubato, presso il signor Focachon, un anello. Sono stata accusata io del furto,
ma ingiustamente, poiché vi giuro son del tutto innocente. Io debbo dirvi chi
fu il ladro, poiché tutto ho veduto. E’ il signor Z. (e qui il nome scritto
chiarissimo). Ecco come successe: egli s’introdusse nella camera del signor
Focachon a un’ora, passando per la porticina di via dei Four, e rubò un anello
col brillante che si trovava in un cassetto del comò vicino alla finestra. Io
l’ho visto. Poi lo mise nella tasca e partì subito. Vi giuro che le cose stanno
come ho detto.
-
Egli è il vero ladro, e io sono disposta a dichiararlo innanzi alla giustizia
-X.[187]-.
Il
Liégois pone fra le mani di una giovanetta profondamente addormentata, che
ridusse in completo automatismo, una pistola scarica, dicendole di sparare un
colpo contro sua madre, che assiste all’esperienza. L’ordine è immediatamente
eseguito.
Per
suggestione post-ipnotica, nello stato consecutivo di veglia l’ordine viene
eseguito con tutta l’apparenza della spontaneità, come se fosse un atto
volontario, la cui idea sia sorta primitivamente nel cervello del soggetto. Per
questa abulia, ed in conseguenza per l'assoluta obbedienza del
sonnambulo alla volontà dell’ipnotizzatore, una idea criminosa, insinuata nella
mente di quello, al termine prefisso sorge imperiosa, prende corpo sino a
divenire irresistibile, e l’atto suggerito vien posto in esecuzione. In tal
caso l’atto compiuto avrà un tale carattere di spontaneità da sembrare
volontario, anche allo stesso sonnambulo, il quale cercherà in sé medesimo le
ragioni da giustificare più o meno l’azione da lui commessa.
Alla
irresistibilità il delitto commesso nello stato ipnotico aggiunge l’altra nota
della completa incoscienza della ricevuta suggestione: ma su ciò vi è dissenso
fra gli autori. Il Liégois afferma che: - Ogni persona messa in istato di
sonnambulismo diviene nelle mani dello sperimentatore un puro automa, tanto
sotto il rapporto morale quanto sotto quello fisico: lo si può comparare
all’argilla, che il pentolaio manipola a suo piacere dandole svariate forme:
sovente, in effetti pare che il sonnambulo presenti i desideri dello
ipnotizzatore; egli non vede che ciò che costui vuole che vegga; non crede che
ciò che costui vuole che creda. Ogni spontaneità è soppressa: una volontà
esteriore ha come scacciato di seggio la volontà sua, e vi fissa il suo
dominio, lasciando alla espulsa quella parte di reggimento che rigetta o
respinge -.
Questa
forte credenza alla suggestione ha portato alcuni scrittori a vedere da per
tutto agenti ipnotizzabili ed ipnotizzanti; di tal che il Gilles afferma che il
maggior pericolo dell’ipnotismo risiede oggi nell’interpretazione esagerata dei
suoi effetti, e nella paura che infonde negli spiriti timorati o facilmente
invasi delle credenze dello straordinario e del soprannaturale.
Non
parrebbe molto discutibile che dovrebbero assoggettarsi ad una pena l’autore di
reati commessi per suggestione, anche ignorando l’indole malefica
dell’ipnotizzatore, che non sia medico; poiché, in tal caso l’assoggettamento
alla manovra ipnotica costituisce per sé stesso un fatto volontario, dal quale
poteva prevedersi poter derivare una qualche funesta conseguenza, come quella
effettivamente consumata. Il perché ragionevolmente sarebbe da punirsi il reato
commesso con i criteri della culpa lata.
Non
dividiamo quindi la seguente opinione del Campili: - Abbiasi pure l’elemento
del danno nell’offesa recata dall’ipnotico: ove sono gli altri elementi che
completano il reato, ed integrano col concetto della colpa giuridica quello
della colpa obbiettiva, cioè l’immoralità manifesta del reo, cui pur si
ricollega, come effetto naturale, l’allarme sociale destato dall'apparizione
del maleficio? Se di fatti il concetto giuridico della colpa racchiude come
elemento essenziale il pericolo di un nuovo attacco e suppone la capacità a
delinquere, come la si può facilmente desumere, laddove questo pericolo si
riesce a scongiurare dalle stesse precauzioni che sarà per adottare
l’ipnotico?-[188]
Non
dividiamo tale conclusione, perché il criterio della responsabilità penale
sociale nella scuola positiva non è solo nell’antica formola ne peccetur:
tale formola giustifica la qualità della pena, ma non la punibilità in genere,
perché altro è il criterio del dolo, ed altro è il criterio della colpa, e non
è lecito confonderli.
Per
simili ragioni non dividiamo neanche l’opinione emessa dal Pugliese nei
seguenti termini:
-
Quale sarà mai la responsabilità della persona, che esegue il delitto per
suggestione ricevuta, e del quale non ha coscienza o ricordo? Essa vuole il
delitto, anzi al delitto si sente irresistibilmente trascinata; lo compie con
perfetta coscienza ed intelligenza; freddamente lo prepara e lo esegue. Pure
non si potrà dubitare che dovrà dirsi irresponsabile, perché la sua volontà
serve ad una suggestione, ad un comando, che condizionò necessariamente la sua
forza psichica, e della quale non ha ricordo o coscienza,perché in lui riposta
quando coscienza e memoria furono abolite[189].-
Eppure
non dubitiamo che debba dirsi responsabile, poiché, se manca la volontà nel
momento del reato suggerito, non manca la medesima nel momento in cui
l’individuo si assoggetta liberamente alle manovre dell’ipnotismo, per mano di
un individuo che abusivamente esercita tale pratica.
A
tali induzioni, che troveranno poco gradimento presso taluni, il prof. Bonghi,
il quale è innanzi tutto uomo logico, forse farà buon viso, egli che della
scuola positiva scrive: - solo da
questa scuola si può oggi aspettare la correzione nella nostra
legislazione penale di tutte quelle debolezze mentali e morali,
che vi si sono introdotte -[190].
Se si
conserva alla pena l’antico significato di espiazione, certo ripugna al senso
comune moderno il fare espiare all’ipnotizzato il reato da lui commesso; ma
se si penserà che il magistero punitivo è puramente difensivo (che pure ne
pensi e ne scriva il contrario il Balestrini), non sembrerà ripugnante che la
Società si metta in cautela contro un individuo pericoloso, perché delinquente
comune o delinquente ipnotizzato.
Colui
il quale involontariamente soggiace ad una suggestione e per effetto di questa
commette un reato, si presenta ad una prima e superficiale osservazione quale
un infelice; ma, vinto un primo istinto di pietà, egli si rivela come un essere
organicamente nocivo alla consociazione, e tale che, contemperando le giuste
esigenze della libertà individuale e quelle inerenti alla necessità
dell’esistenza sociale, sollecitar dovrà le cure del legislatore con
provvedimenti atti a garentir l’ordine sociale, ed intimamente repugnanti ad
una esplicazione intera della libertà individuale.
Siamo
giunti adunque alle stesse conclusioni del Garofalo[191],
criticato dal Campili. Noi non ricercheremo se lo stato di allucinazione o di
sonnambulismo, del quale parla Garofalo sia quello stato che si ha per effetto
dell’ipnotismo, o quello che deriva da cause naturali; ma dico: o il Garofalo
ha voluto parificare al trattamento del folle anche quello dell'ipnotizzato
reo, e non merita la critica del Campili, o il Campili crede che il Garofalo
abbia voluto parlare del naturale sonnambulismo, ed allora malamente lo ha chiamato
in campo. Del resto questo autore all’occasione saprà dire il suo autorevole
verbo.
In
ogni modo anche il Campili riconosce nel danno consumato dall’ipnotizzato un
ampio addentellato per la teoretica della responsabilità civile nascente da
reato[192].
Nello
stato attuale della Giurisprudenza è impossibile porre la quistione della
responsabilità penale del reato commesso per suggestione non richiesta dallo
stesso soggetto, e non risolverla a norma dell’art. 94 C. P., nel quale sta
scritto: - Non vi è reato se l’imputato, nel tempo in cui l’azione fu eseguita,
trovavansi in istato di privazione di mente permanente o transitoria, derivante
da qualsiasi causa, ovvero vi fu tratto da forza alla quale non poté resistere.
-.
Un
esempio di dichiarazione d’irresponsabilità per delitto commesso in stato di
sonnambulismo ce l’offre una sentenza della Corte d’Appello di Parigi.
Nell’udienza
del 26 gennaio 1881, la Corte d’Appello, sezione correzionale, sedente in
Parigi, annullò una sentenza del Tribunale di 1a
istanza, condannante a tre mesi di prigionia per oltraggio pubblico al pudore
un tale Emilio D..., arrestato nel 18 ottobre 1880, ad otto ore di sera, dagli
agenti municipali sorveglianti alla strada S. Cecilia. Costoro affermarono che
l'Emilio aveva commesso degli atti indecenti, restando più di mezz’ora presso
l’orinatoio. L'Emilio, bruscamente scosso da essi, protestò invano la sua
innocenza: fu condotto al posto di polizia, e dopo tre giorni condannato ed
inviato alla prigione della Santé, ove arrivò ammalato, e fu mandato
all’infermeria. Quivi fu riconosciuto essere soggetto ad accessi di
sonnambulismo spontaneo, per il che si cominciò a dubitare ch’egli
effettivamente non avesse avuta coscienza e ricordo dell’oltraggio al pubblico
costume attribuitogli. Dopo una dotta relazione del dottor Motet, fatta nella
summentovata udienza della Corte d’Appello, il Presidente per meglio
convincersi volle fare delle esperienze.
Il
Motet lo fece fissare fortemente per alcuni istanti, e così lo fece entrare nel
periodo del sonnambulismo provocato, nel quale, perduta la propria volontà, fu
sottoposto all'altrui: dopo di che ne avvertì la corte giudicante, mentre
l’Emilio era nella camera di sicurezza.
I
periti lo chiamarono, e l’Emilio, sentita la loro voce, si precipita, respingendo
le guardie trovate sul suo passaggio, e le respinge col vigore di chi abbatte
un ostacolo, apre la porta della sala dell’udienza, ed, arrivato presso i
periti, si arresta immobile e attende. In questo momento l’Emilio non conosce
che i periti, non vede che questi, non obbedisce che ad essi. Ma il Presidente,
volendo assicurarsi del ricordo che ha dei fatti formanti parte della causa,
domanda ai periti a voce bassa d’ordinare al sonnambulo di aprire i suoi
calzoni.
I
periti gli dicono: spogliatevi.
Egli
si spogliò dei suoi abiti con impeto impaziente.
Dopo,
sull’invito del Presidente, gli domandarono: Cosa avete fatto nell’orinatoio?
ve ne ricordate?
E lo
piazzarono presso il muro.
Egli
ripetè i medesimi atti più volte di seguito.
I
periti lo svegliarono con un soffio d’aria fredda sugli occhi, e l’Emilio nel
risvegliarsi si sentì profondamente meravigliato di trovarsi lì. Il Presidente
gli si avvicina e gli dice: -Voi vi siete svestito a noi davanti.
- Nol
credo, risponde egli.
-Tutti
questi signori vi hanno visto al pari di noi: guardatevi, siete ancora
sbottonato, i vostri calzoni sono ancora aperti.
-Signore,
non me ne ricordo.
All’udienza
era presente il dottor Mesnet: a domanda del Motet il Presidente consentì che
il dottore entrasse nella sala di Consiglio. Il Mesnet si impossessò
dell’Emilio, lo sottopose al sonno ipnotico e gli ordinò di scrivere una
lettera, piazzandolo presso uno scrittoio: l’Emilio scrisse le prime linee di
una lettera che dal carcere indirizzava ai magistrati.
L’esperimento
fu completo.
L’Emilio
fu svegliato e rinviato nella stanza di sicurezza.
Riaperta
l’udienza, la corte emise la seguente sentenza:
Attesoché,
se si è provato che D... commise i fatti a lui attribuiti, non è del pari
sufficientemente provato che furono commessi con piena responsabilità morale.
Considerando
in effetti, come risulta da una perizia del Dottor Motet, rimontante ad una
data antica, che il prevenuto si trova sovente in stato di sonnambulismo e che
in tale stato non è responsabile dei suoi atti, e tale perizia fu avvalorata in
un nuovo esperimento fatto nella camera di Consiglio, in tali circostanze di
fatto il D... non è da considerarsi come responsabile.
La Corte annulla la sentenza appellata[193].
Quid, se
il soggetto si è fatto ipnotizzare per farsi suggerire un reato da lui voluto,
che, fuori lo stato ipnotico, non avrebbe saputo o potuto arditamente
consumare?
La
questione è trattata dal Campili con quella sua solita valentia, e ne
riferiremo le idee principali.
Può
intervenire che un individuo, fermo nel voler eseguire un maleficio, sia per
eludere la pena, sia per essere vie meglio pronto e preciso nell’azione, sia
per impedire un affievolimento del suo gagliardo proposito, o per qualsiasi
altra ragione, abbia stimato opportuno giovarsi dell’opera dell’ipnotizzatore
per sentirsi da lui comunicata, sotto forma imperativa, la sua matura
determinazione. Ma, se la radice del proposito criminoso non può ricercarsi al
momento della consumazione, o in tutta la durata dello stato ipnotico, o
nell'intervallo che corre tra l’atto suggerito e l’atto suggestivo, noi, se
vogliamo sorprendere il processo di preparazione psicologica del reato, dovremo
rimontare fino al punto in cui la coscienza del reo non era ancora venuta meno,
ed il reato era idealmente l’espressione di tutte le disposizioni individuali e
del carattere morale del suo autore. Conviene cioè trascendere il campo del
fatto materiale e percorrere la serie dei rapporti anteriori, per cui questo è
passato dallo stato di deliberazione consciente fino a quello di movimento
automatico.
Il
Campili ricorre alla dottrina del mandato, che consisterebbe nel fatto che
l'individuo avente il proposito criminoso si sia giovato dell’opera di un
ipnotizzatore. In quest'ordine d’idee l’ipnotizzazione, a cui si sottopone
l’individuo, chiude il processo delittuoso; nel piano sistematico della
premeditazione esso rappresenta l’ultima fase, con cui il reato
subbiettivamente si esaurisce. Quel momento resolutivo della deliberazione
volontaria sta a designare che il mandato criminoso è consumato
subbiettivamente, che cioè il soggetto attivo nulla ha più da aggiungere di
suo, perché la figura del reato si trovi al completo. D’indi in poi egli cessa
di essere un uomo, e diventa stromento dell’altrui volontà e della propria, a cui
il suo operato si ricongiunge per un rapporto mediato.
Questo
sentimento del Campili, ch’è conforme ai principi della scuola positiva, non
ripugna, come egli suppone, ai principi della scuola classica. Vero è che il
mandante, nei casi ordinari, secondo questa scuola, nel pieno esercizio delle
sue facoltà, rievocando il mandato, andrebbe esente da pena, ma nel caso del
nostro ipnotizzato, il non poter cangiar volontà dipende dal fatto di essersi
volontariamente privato della sua volontà, mediante l'ipnotizzazione,
riducendosi allo stato di automa.
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